Il Tribunale di Genova è stato recentemente chiamato a pronunciarsi su un difficile diverbio condominiale nel quale le parti in causa, il condominio e il comproprietario di tre immobili, sono entrati in collisione nel 2017 sia su una questione materiale (la revoca di un posto auto) sia per una questione formale, più interessante in generale, ovvero l’atto di convocazione dell’assemblea, che non recava nell’Odg un punto specifico di discussione a riguardo.
Con la sentenza 221 dello scorso gennaio la giudice Maddalena Vaglio Barnè riconosce l’istanza del condomino comproprietario, il quale lamentava di non essere stato adeguatamente messo a parte di alcuni punti all’ordine del giorno che lo riguardavano direttamente.
Detta sentenza, nell’accogliere la richiesta del comproprietario, ribadisce la necessità da parte del condominio di mettere anche singolarmente tutti i comproprietari equamente in grado di partecipare all’assemblea tramite raccomandata, e segnala che possono essere prese decisioni solo riguardo ai punti esplicitati nella convocazione; che, di conseguenza, la discussione pur legittima nell’ambito “varie ed eventuali” di altri argomenti non può portare l’assemblea a pronunciarsi, bensì può “solo riguardare comunicazioni a scopo di informazione, suggerimenti e proposte per successive assemblee”.
La sentenza ha pertanto stabilito, rilevando peraltro una consolidata giurisprudenza in merito, l’illegittimità della decisione condominiale della quale il comproprietario ricorrente non era stato messo preventivamente a parte nella comunicazione di convocazione.
Ma come si costituisce un ordine del giorno?
Esso viene redatto dall’amministratore, sulla base delle priorità standard delle assemblee (bilancio e previsione), di necessità anche contingenti (soprattutto le assemblee straordinarie) o di argomenti portati a sua conoscenza dai condomini tramite comunicazione via raccomandata o email.
L’Odg deve dunque contenere, anche solo sinteticamente, tutte le materie che saranno affrontate nel corso dell’assemblea.
Nella prassi è assodato che i punti richiesti dai condomini costituiscano obbligo ad essere trattati dal momento in cui a richiederli sia lo stesso numero di condomini (almeno due) con lo stesso minimo di millesimi (almeno 1/6) ai quali la normativa accorda la facoltà di richiedere un’assemblea straordinaria.