Anche per tutto il 2021 è in vigore il bonus ristrutturazioni, che permette la detrazione del 50% delle spese effettuate fin dal giugno 2012 e in corso fino al 31 dicembre di quest’anno.
Il tetto di spesa ammonta a 96 mila euro e, in caso di interventi orientati al risparmio energetico, permane la necessità di comunicazione all’Enea.
Di contro sono state introdotte delle novità molto rilevanti, quali lo sconto in fattura (col consenso della ditta esecutrice) e la cessione del credito (che permette in primo luogo di far finanziare la metà dell’importo totale agli istituti di credito).
Le tipologie di ristrutturazione contemplate sono ancora una volta molto ampie e permettono in particolare ai condomìni di mettere in campo azioni particolarmente utili sia alla manutenzione che al miglioramento complessivo degli stabili.
Si parte infatti dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia condominiale che privata (singoli appartamenti), di restauro conservativo o ristrutturazione edilizia, ma anche di ricostruzione ripristino di edifici incorsi in danni derivati da calamità.
Di particolare interesse per gli ambiti condominiali sono anche le azioni inerenti al risparmio energetico (di cui ci occuperemo più diffusamente in altri approfondimenti), all’eliminazione di barriere architettoniche (ad esempio l’installazione o l’adeguamento degli ascensori, nonché dei dispositivi di sostegno alla mobilità per persone con handicap gravi), o quelle finalizzate al contenimento dei rischi di furto (quindi cancelli, grate, blindature, impianti di prevenzione con telecamere o fotocamere), oppure le cablature degli edifici.
Rientrano nel bonus anche le bonifiche da materiali dannosi (amianto/eternit in primis) e una serie di interventi nell’ambito della sicurezza, dal monitoraggio delle vetrate anti-infortunio alla sostituzione di parti di tubature del gas e ai corrimano.
Oltre alle spese da sostenere con le ditte esecutrici, vengono ricompresi nel bonus alcuni capitoli molto importanti, che spesso condizionano in negativo le scelte del condominio per l’onerosità ma che sono determinanti per la riuscita degli interventi stessi.
Parliamo innanzitutto delle spese per i materiali e quelle di progettazione e le prestazioni professionali connesse, ma anche per gli oneri concessori, le imposte (iva, bolli per concessioni o autorizzazioni di inizio lavori) e le perizie ove necessarie.
Sono ovviamente sorti nel tempo una quantità di interrogativi riguardo le tipologie di fabbricati soggetti a esenzione, vista l’importanza del contributo in gioco.
La stessa Agenzia delle Entrate ha dovuto esprimersi su di essi, fornendo alla fine una interpretazione precisa ma molto estesa sulle categorie catastali coinvolte: sostanzialmente gli incentivi spettano a tutti i fabbricati che siano stati costruiti e accatastati, addirittura qualora si siano trovati nel corso del periodo 2012-2021 all’interno della categoria fittizia “F”, per temporanea inagibilità e quindi privi di una rendita catastale, purché accatastati in precedenza anche sotto una categoria diversa da quella loro attribuita a posteriori degli interventi di ristrutturazione (ad esempio da D1 a A2).