L’Agenzia delle Entrate è intervenuta lo scorso 25 giugno 2020 sul tema dell’attribuzione dei bonus edilizi ai titolari di reddito d’impresa.
A seguito anche di diversi interventi della Corte di Cassazione, l’Agenzia ha chiarito che gli studi hanno la possibilità di detrarre queste spese a prescindere dalla qualifica dell’immobile come bene strumentale o altro.
“I giudici di legittimità, nel motivare il suddetto principio, hanno osservato che “la ratio legis …, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle ‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta”.
Ci si rifaceva ad un consolidato indirizzo sia del legislatore che dell’amministrazione in essere già dal 2007, con anche una serie di circolari e di pronunce di tribunali competenti in tal senso.
Rimane però viva la problematica dell’applicazione di questo indirizzo, poiché a distanza ormai di un anno dalla citata circolare, le tipologie di scontistiche fiscali – per intero, a metà o altro – che concretamente accompagnano gli interventi.
Un importante chiarimento è arrivato dalla successiva circolare n. 24 dell’agosto 2020 con cui si entra nel dettaglio della distinzione tra fruitori standard del bonus (persone fisiche) e gli altri (persone giuridiche).
“La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati su unità immobiliari, in quanto gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni.“
Quindi gli elementi dirimenti sono: il fatto che lo studio deve far parte di condomini per la maggior parte composti da unità abitative; che, come in generale previsto rispetto a qualsiasi ristrutturazione, va rispettato il binario intervento trainante-intervento trainato che abbiamo già affrontato in precedenza, in cui le migliorie apportate nella singola unità (in questo caso lo studio professionale) sono subordinate alla realizzazione di un intervento strutturale, in primis il “cappotto termico”, che investe le parti comuni del condominio.