È lo stesso governo a intervenire con un chiarimento a gennaio 2021 su uno degli elementi cruciali che possono determinare la detrazione del 110% comunemente nota come superbonus.
Fin dall’inizio della vicenda di queste detrazioni speciali in tantissimi ci si è chiesto se e come fosse possibile realmente accedere, quali fossero le differenze rispetto agli altri bonus (50 e 65%) e, soprattutto, su come interpretare la lunghissima lista di lavori di rifacimento o ammodernamento ammessi.
Il criterio definitivo è stato segnato appunto dall’Esecutivo e specifica che l’ammissibilità degli interventi all’aliquota più alta – il 110 appunto – è legata alla realizzazione combinata degli interventi trainati a quelli trainanti.
Quindi in pratica, se non viene realizzato uno dei lavori elencati nel comma 1 dell’articolo 119 del cosiddetto Decreto Rilancio, quelli ricompresi nei commi successivi dello stesso articolo non sono di per sé “scontabili”.
Lo scopo principale del decreto è infatti quello di spingere i proprietari e i condomìni ad attuare delle misure di efficientamento energetico, prospettando loro la possibilità di accorpare a questo tipo di interventi anche quelli collaterali o con impatto più individuale.
Gli interventi trainanti sono dunque sostanzialmente due: per isolamento termico (ad esempio il noto “cappotto”) e per impianti di climatizzazione, raffrescamento, produzione di acqua calda, a condensazione, a pompa di calore, ecc. Insomma tutto ciò che sia in grado di innalzare almeno di due punti l’efficienza energetica del fabbricato.
Anche le parte burocratica da affrontare per i soggetti richiedenti dà il segno di questo indirizzo: oltre alla necessità di un progetto unitario complessivo è fondamentale infatti il passaggio con l’Enea, ente che ha la parola determinante per l’asseverazione del progetto stesso e che deve essere aggiornata con apposite relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.
All’interno di tale progetto possono a questo punto essere inseriti i numerosi ulteriori lavori elencati nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 119 già citato, cioè gli interventi trainati.
Innanzitutto ogni altra misura che sia conforme all’obiettivo generale, cioè l’efficientamento: quindi impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (batterie), schermature solari, e ogni altro dispositivo direttamente connesso con la tematica (come quelli per il teleriscaldamento); ma anche l’eliminazione di barriere architettoniche, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ultimo ma non ultimo smaltimento dell’impianto energetico sostituito.
Le spese per entrambe le tipologie di interventi devono comunque essere effettuate entro il termine temporale stabilito, cioè il 31 dicembre 2021.
I principali canali istituzionali di informazione sul superbonus sono: