A seguito della pubblicazione del testo del nuovo DL del 23 luglio scorso, non era emerso un orientamento specifico relativo a questa problematica.
Nei giorni scorsi però, durante un’intervista al Sole24Ore, il ministro Speranza ha messo in chiaro l’indirizzo del governo: poiché si sta verificando un considerevole aumento dei casi, soprattutto tra i non vaccinati, un numero crescente di attività che si svolgono al chiuso o che comunque prevedono assembramenti saranno sottoposte a questo vincolo, al fine di arginare uno fra i principali fattori di rischio.
E ciò comporta l’estensione di questo obbligo anche per alcune tipologie di riunioni condominiali.
Nelle riunioni che si terranno al chiuso, infatti, nei centri culturali, sociali e ricreativi, il controllo del Green pass all’ingresso dovrà essere fatto non dall’amministratore o dal presidente ma dai titolari o dai gestori dei servizi e delle attività. Un nuovo Dpcm in arrivo stabilirà le regole per il controllo elettronico della certificazione che, nel frattempo, potrà essere utilizzata in formato cartaceo.
Per la versione digitale, sarà possibile controllare la validità del Green pass tramite l’app «Verifica C19»: basterà inquadrare il QR code del certificato per vedere apparire il proprio nome e cognome e la data di nascita con il segnale verde oppure rosso, a seconda dell’avvenuto riconoscimento. Occorrerà mostrare all’incaricato della verifica anche un documento di identità. Resta, comunque, sempre valida l’opzione dell’assemblea a distanza, in videoconferenza.
Altra questione sorge per le aree di pertinenza condominiale che offrono dei servizi, come ad esempio le piscine.
In questo caso chiaramente il problema è esteso, poiché la fruizione potrebbe comprendere anche non condomini, in caso che il regolamento lo consenta.
Ecco che anche qui il controllo è demandato non all’amministratore ma al titolare dell’attività o al gestore del servizio; tuttavia l’amministratore o un suo delegato hanno la facoltà di richiedere il pass, se lo ritengono opportuno.
Occorre infine ricordare che chi contravviene va incontro a una spiacevole ammenda, che va dai 400 ai 1000 euro e per gli eventuali titolari di attività o gestori di spazi comporta la chiusura della struttura da 1 a 10 giorni dopo la terza infrazione.