Finalmente con il Decreto Semplificazioni si inaugura una procedura più snella, che consente di stringere i tempi di messa in opera dei cantieri.
Basterà infatti una Cila asseverata per fare in modo che i lavori possano partire.
Sarà il tecnico abilitato ad assumersi la responsabilità di dichiarare che i lavori previsti siano conformi sia dal punto di vista urbanistico che sotto il profilo dei regolamenti edilizi vigenti.
Cosa cambia però praticamente?
Ciò che viene meno è l’attestazione certificata dello stato di legittimità dell’immobile. Sarà infatti il tecnico a dichiarare che non ci sono abusi, che sono state fatti gli adeguamenti e le evenutali sanatorie, insomma che sull’immobile non gravino delle criticità urbanistiche o edilizie.
Non si tratta certo di una concessione in carta bianca: ci saranno i controlli e, di base, portanno dichiarare il decadimento dal beneficio del 110%.
Vediamo in quali casi.
Innanzitutto se la Cila non sarà stata effettivamente presentata; secondo, in caso di difformità tra il piano dei lavori presentato con la Cila e i lavori effettivamente eseguiti; in terzo luogo, se i dati di impatto ambientale (di cui a breve parleremo meglio) non saranno presenti o saranno incompleti; infine, ovviamente, nel caso in cui la valutazione degli impatti non corrisponda al vero.
Proprio la Via è l’altro nodo della semplificazione delle procedure.
La valutazione di impatto ambientale è di competenza del ministero dell’Ambiente, ora della Transizione Economica, e si articola in diverse fasi:
La procedura VIA è di competenza del Ministero dell’ambiente e comprende le seguenti fasi: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto, la presentazione e la pubblicazione del progetto, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione e i suoi esiti, la decisione, l’infomazione sulla decisione e il monitoraggio. Una procedura, come si evince facilmente, molto complessa e lunga. Perciò, con lo stesso spirito con cui è stata varata la SuperCila, il governo ha inteso incidere su di essa al fine di rendere effettivamente realizzabili gli interventi (ricordiamo che essi devono essere quantomeno pagati tutti entro l’anno 2021 e quindi verosimilmente anche portati a termine) secondo queste tre linee direttrici:
- la riduzione dei termini nelle varie fasi del procedimento
- la semplificazione di alcuni momenti decisionali
- la possibilità di presentare insieme il progetto di fattibilità e quello definitivo
In particolare, l’articolo 19 del TUA – rubricato “modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” – è stato rielaborato al fine di semplificare le fasi e diminuire le tempistiche del procedimento.
Nella versione precedente, alla trasmissione in formato elettronico dello studio preliminare ambientale all’autorità competente seguiva la tempestiva pubblicazione della documentazione sul sito web nonché la comunicazione alle Amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati.