C’è una lunga serie di casi in cui il condominio o i singoli condomini sono coinvolti in incidenti da allagamento.
Ma chi paga gli eventuali danni?
Premessa generale: la disciplina della custodia delle cose
La norma inserita nell’ambito di quelle inerenti alla responsabilità civile da fatto illecito prevede il diritto al risarcimento danni in favore di chi è stato danneggiato da una cosa altrui, o meglio ciò è previsto solamente in via indiretta, posto che la disposizione in esame specifica che ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che questo non sia avvenuto per un caso fortuito.
Responsabilità che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 1 febbraio 2018 n. 2482), ha natura oggettiva. Si è responsabili in quanto custodi, cioè per il legame tra cosa e persona, non per errori nella vigilanza.
Il risarcimento danni, dunque, è cosa certa, a meno che esso non sia avvenuto non per la cosa, ma per come qualcuno altro l’ha usata (fatto del terzo) o per un evento eccezionale non prevedibile (fortuito).
Affrontiamo questo spinoso argomento partendo dalle tipologie di danno che possiamo incontrare.
Danni da allagamento
Se il danno deriva da fogne pubbliche, la giurisprudenza ormai da tempo afferma che l’ente citato è comunque gravato dall’esercizio del controllo, nella sua qualità di custode dell’impianto, del sistema di raccolta e deflusso delle acque dell’impianto fognatura presente sul territorio comunale; in considerazione di ciò, si legge in più d’una sentenza, e a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, il comune deve comunque rispondere dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all’art. 2051 c.c. (Trib. Milano 1 dicembre 2016 n. 13293).
Se il danno proviene dalla fogna condominiale, il risarcimento sarà dovuto dal condominio al condòmino o al terzo estraneo al condominio danneggiato dalla fuoriuscita.
Se l’allagamento è dovuto a un acquazzone, la situazione si complica, o meglio di quel danno, se il forte nubifragio era prevedibile e le conseguenze dannose eliminabili o riducibili (es. corretta manutenzione tombini pubblici mediante rimozione foglie), la responsabilità potrebbe essere imputata al comune, ovvero al condominio in caso di derivazione del danno da cose condominiali.
In tutte le altre ipotesi di allagamenti da proprietà condominiale a parti in proprietà il responsabile dei danni è il condominio. In questi casi, ove sia presente un contratto di assicurazione e questo comprenda le ipotesi di danno verificatesi, il condominio può attivarla.
Se i danni provengono da parti in proprietà esclusiva, sarà il loro custode a doverne rispondere verso il condominio, i condòmini, eventuali parti terze.
Risarcimento del danno
Per quanto riguarda il risarcimento bisogna prestare particolare attenzione: il danno è risarcito se il proprietario non è colui che ha subito il danno.
In pratica se il danno avviene sulla propria proprietà – ci si perdoni il brutto italiano – non viene risarcito e si provvederà comunque a ripararlo ma a proprie spese.
Da ultimo forniamo una guida completa alla fattispecie di cui ci siamo occupati fornita dalla Confedilizia:
https://www.confedilizia.it/wp-content/uploads/2015/12/Danni-in-condominio.pdf