La sostituzione della caldaia lascia ancora aperti alcuni interrogativi in relazione al superbonus.
Cosa è possibile effettivamente fare?
La disciplina di questo intervento è piuttosto perentoria.
L’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di climatizzazione invernale e non come nuova installazione, o aggiunta/integrazione.
La logica che c’è dietro è quella di configurare uno dei noti interventi trainanti che caratterizzano il superbonus e permettono di affiancare altri interventi definiti trainati all’interno della stessa pratica. Ne abbiamo lungamente parlato in diversi post precedenti.
Il Superbonus è infatti valido per gli interventi che prevedono la sostituzione (parziale o totale) degli impianti termici di condizionamento invernale con altri a maggior efficienza energetica come pompe di calore, caldaie a condensazione, sistemi ibridi, geotermia, caldaie a biomassa, collettori solari, impianti di microcogenerazione e teleriscaldamento a fonti rinnovabili.
Nel decreto del 2020 è definito accuratamente il focus: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Dunque le caratteristiche principali devono essere il fatto che l’impianto sia fisso ed esistente (o comunque riattivabile con un intervento di manutenzione).
La circolare 30/E per individuare gli impianti presenti prima dell’intervento fa riferimento ai sistemi documentabili attraverso il libretto di impianto per la climatizzazione (di cui al Dm 10 febbraio 2014).
Nella legge di bilancio 2021 è stata inserita la possibilità di intervenire anche su impianti non certificati Ape, anche se a patto che l’intervento determini un aumento della classe energetica tale da portare l’impianto stesso alla fascia A.
Sono considerati di particolare rilievo gli interventi con cui si va a installare una tecnologia a condensazione.
La caldaia a condensazione, oltre al calore direttamente prodotto dalla combustione, permette di sfruttare anche la considerevole quantità di calore “nascosta” nel vapore acqueo disperso nei fumi, a tutto vantaggio del rendimento. Sono agevolabili gli interventi che prevedono la sostituzione, totale o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di generatore a condensazione:
- alimentato ad acqua o aria calda
- con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto, prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013
- e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (valvole termostatiche a bassa inerzia termica, o altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente), appartenenti alle classi, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02
È agevolabile al 110% la sostituzione:
- integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia;
- di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
La prestazione deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme.
È inoltre agevolabile la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro.
Per tutti gli interventi, è necessario che il tecnico abilitato rilasci specifiche asseverazioni per il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute.