{"id":3309,"date":"2021-09-09T09:54:47","date_gmt":"2021-09-09T09:54:47","guid":{"rendered":"https:\/\/gestimmitalia.eu\/?p=3309"},"modified":"2021-09-09T09:54:48","modified_gmt":"2021-09-09T09:54:48","slug":"a-chi-spettano-le-spese-di-adeguamento-antincendio-dei-box","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gestimmitalia.eu\/?p=3309","title":{"rendered":"A chi spettano le spese di adeguamento antincendio dei box?"},"content":{"rendered":"\n<p>L&#8217;adeguamento delle misure antincendio \u00e8 una misura insieme necessaria e particolarmente onerosa.<br>Ma per quanto riguarda i box condominiali a chi spetta la spesa?<\/p>\n\n\n\n<p>Partiamo dagli obblighi di legge.<br>Le norme vigenti impongono l\u2019<strong>adeguamento antincendio\u00a0obbligatorio<\/strong>\u00a0di tutte le\u00a0autorimesse condominiali\u00a0aventi superficie complessiva superiore a <strong>300 metri quadrati<\/strong>.\u00a0In particolare, occorre installare\u00a0<strong>porte<\/strong>\u00a0di comunicazione \u201c<strong>tagliafuoco<\/strong>\u201d, fatte di materiali non combustibili e dotate di autochiusura. I locali devono essere dotati di\u00a0<strong>estintori<\/strong>\u00a0portatili e di impianto\u00a0<em>sprinkler<\/em>, costituito da un sistema automatico di estinzione a pioggia, alimentato ad acqua o a schiuma.<br>Vanno anche previste adeguate\u00a0<strong>vie di fuga<\/strong>\u00a0per consentire la pronta evacuazione delle persone presenti, al verificarsi di un incendio. Se l\u2019autorimessa \u00e8 situata in un locale interrato raggiungibile con l\u2019<strong>ascensore<\/strong>, l\u2019impianto deve essere dotato di un autonomo\u00a0<strong>generatore elettrico<\/strong>\u00a0di emergenza, in grado di funzionare in caso di distacco dalla normale rete di alimentazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Come per molti locali anche commerciali o di laboratorio, anche per le autorimesse \u00e8 inoltre previsto l&#8217;<strong>obbligo del CPI<\/strong>, ovvero certificato di prevenzione incendi, \u00a0che attesta il rispetto della normativa per le nuove costruzioni e l\u2019avvenuto adeguamento per quelle preesistenti. Il certificato deve essere richiesto dall\u2019amministratore del condominio, con una domanda presentata al locale comando dei\u00a0<strong>Vigili del Fuoco<\/strong>\u00a0che dovr\u00e0 essere corredata della documentazione degli impianti presenti nell\u2019autorimessa e degli interventi di adeguamento realizzati da ditte abilitate.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia la ripartizione delle spese inerenti le opere di prevenzione incendi pone non pochi problemi nell\u2019ambito condominiale. La discussione pi\u00f9 comune riguarda il fatto che alcuni interventi sembrano svolti a favore di tutto l\u2019edificio e, di conseguenza, alcuni proprietari richiedono la loro ripartizione secondo la tabella dei millesimi generali.<br>Per effettuare il\u00a0<strong>riparto delle spese<\/strong>\u00a0necessarie per realizzare i lavori di\u00a0<strong>adeguamento<\/strong>\u00a0alla normativa\u00a0<strong>antincendio<\/strong>\u00a0i criteri ipotizzabili sono essenzialmente due:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>suddividere il costo degli interventi tra\u00a0<strong>tutti i condomini<\/strong>, in base ai valori percentuali indicati nella consueta tabella millesimale di propriet\u00e0 comune;<\/li><li>addebitare le spese solo ai\u00a0<strong>proprietari dei singoli box<\/strong>, escludendo del tutto chi non \u00e8 proprietario di un posto auto assegnato nell\u2019area interessata dagli interventi di adeguamento.\u00a0<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Entrambe le soluzioni hanno un loro fondamento giuridico: lo stesso articolo del codice civile infatti &#8211; il 1123 &#8211;\u00a0fa rientrare nel primo comma i costi di adeguamento tra le \u00abspese necessarie\u00a0per la conservazione e per il godimento delle\u00a0<strong>parti comuni<\/strong>\u00a0dell\u2019edificio\u00bb e perci\u00f2 opera la loro ripartizione \u00abin misura proporzionale alla propriet\u00e0 di ciascuno, salvo diversa convenzione\u00bb; nel secondo comma per\u00f2 ravvisa la possibilit\u00e0 di procedere diversamente, in quanto contempla il caso delle \u00abcose destinate a servire i condomini in\u00a0<strong>misura diversa<\/strong>\u00bb, con la conseguenza che le spese vengono \u00abripartite in proporzione dell\u2019uso che ciascuno pu\u00f2 farne\u00bb.<br>Quindi in pratica la questione sorge perch\u00e9 occorre valutare l&#8217;impatto del godimento del bene condominiale, in questo caso l&#8217;autorimessa.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurispridenza si \u00e8 ormai orientata a prediligere questo secondo criterio come preponderante.<br>Nel caso ad esempio di un piano interrato, adibito ad autorimessa, gestito ad uso esclusivo di alcuni condomini, il tribunale di Imperia ha ravvisato la necessit\u00e0 che a pagare l&#8217;adeguamento fossero i soli condomini che effettivamente erano ammessi all&#8217;uso di quell&#8217;area.<br>Dunque in generale vale il principio secondo cui chi non ha accesso al garage non paga.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;adeguamento delle misure antincendio \u00e8 una misura insieme necessaria e particolarmente onerosa.Ma per quanto riguarda i box condominiali a chi spetta la spesa? 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